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Art. 108
b. In caso di possesso o di copossesso del terzo 1Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda:
2L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione. 3Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto. 4Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |