|
Art. 11
H. Negozi giuridici vietati Ai funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |