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Art. 111
2. Partecipazione privilegiata 1Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall’esecuzione del pignoramento:
2Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l’unione domestica registrata, l’autorità parentale o l’efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall’autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.7 3In quanto da esso conosciuti, l’ufficio d’esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento. 4L’ufficio d’esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarla. 5Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l’istante deve promuovere l’azione entro venti giorni al luogo dell’esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. ...8 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |