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Art. 124
c. Realizzazione anticipata 1Sulla domanda del debitore, la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a chiederla. 2L’ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive.1 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |