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Art. 132a
6. Contestazione della realizzazione 1La realizzazione può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l’aggiudicazione o l’atto di vendita a trattative private. 2Il termine di ricorso previsto dall’articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione. 3Il diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione. ...2 1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |