|
Art. 153
2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno 1Il precetto è steso in conformità dell’articolo 70. 2L’ufficio d’esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone:
Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debitore.4 2bisLe persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.5 3Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all’ufficio d’esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.6 4Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.7 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |