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Art. 2
B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti 1. Organizzazione 1In ogni circondario d’esecuzione è istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore. 2In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.1 3All’ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d’impedimento alla direzione dell’ufficio.2 4Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.3 5Per il resto, l’organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |