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Art. 28
P. Comunicazione circa l’organizzazione nel Cantone 1I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l’organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità designate in applicazione della presente legge. 2Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicità di tali indicazioni. 1 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). |