|
|
|
Art. 297
D. Effetti della moratoria 1. Sui diritti dei creditori 1Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l’esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. 2L’articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. 3I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. 4La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. 5Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. 6Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. 7La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. 8La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. 9L’articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). |
