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Art. 38
A. Oggetto dell’esecuzione e specie d’esecuzione 1L’esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie. 2L’esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento. 3L’ufficiale esecutore determina quale specie d’esecuzione si debba applicare. |