1L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
- 1.
- titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO1);
- 2.
- socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
- 3.
- socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
- 4.
- membro dell’amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
- 5.2
- ...
- 6.
- società in nome collettivo (art. 552 CO);
- 7.
- società in accomandita (art. 594 CO);
- 8.
- società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
- 9.
- società a garanzia limitata (art. 772 CO);
- 10.
- società cooperativa (art. 828 CO);
- 11.
- associazione (art. 60 CC3);
- 12.4
- fondazione (art. 80 CC5);
- 13.6
- società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 20067 sugli investimenti collettivi, LICol);
- 14.8
- società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol).
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3L’inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio10.
1 RS 220
2 Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
3 RS 210
4 Introdotta dall’all. n. II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
6 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
7 RS 951.31
8 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
9 Abrogato dall’art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
10 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.