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Art. 42
D. Esecuzione in via di pignoramento 1In tutti gli altri casi l’esecuzione si prosegue in via di pignoramento (art. 89 a 150). 2Se un debitore viene iscritto nel registro di commercio, le domande di continuazione dell’esecuzione pendenti contro di lui sono ciononostante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato dichiarato il suo fallimento. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |
