Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 44
F. Riserva delle disposizioni speciali 1. Realizzazione degli oggetti confiscati La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 18 dicembre 20152 sui valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali. 1 Nuovo testo giusta l’art. 31 cpv. 2 n. 2 della LF del 18 dic. 2007 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). |