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Art. 45
2. Prestito a pegno La realizzazione dei crediti degli istituti di prestito a pegno è disciplinata dall’articolo 910 del Codice civile (CC)2. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |
