|
|
|
Art. 46
A. Foro ordinario d’esecuzione 1Il debitore dev’essere escusso al suo domicilio. 2Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione. 3Per debiti di un’indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.1 4La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.2 1 Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). |
