|
Art. 4a
Cbis. Procedure materialmente connesse 1Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connessi, gli organi di esecuzione forzata nonché le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolti coordinano nel limite del possibile i loro atti. 2I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare l’autorità competente per l’insieme delle procedure. 1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). |