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Art. 58
2. Decesso L’esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |