|
Art. 68
B. Spese d’esecuzione 1Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore. 2Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione. |