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Art. 68a
A. Notificazione degli atti esecutivi. Opposizione 1Se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse. 2Ciascun coniuge può fare opposizione. 1 Originario art. 68bis. Introdotto dall’art. 15 n. 3 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO (RU 53 189). Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). |