Art. 68b
B. Disposizioni speciali 1Mediante la procedura di rivendicazione2 (art. 106–109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai beni propri di quest’ultimo. 2Se l’esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la procedura di rivendicazione (art. 106–109), opporsi al pignoramento di beni comuni. 3Se l’esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest’ultima sono retti dall’articolo 132; rimane salvo il pignoramento di entrate successive provenienti dall’attività lucrativa del coniuge escusso (art. 93).3 4La quota di beni comuni non può essere realizzata4 all’incanto. 5L’autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni. 1 Introdotto dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). |