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Art. 68d
2. Debitore maggiorenne sottoposto a una misura di protezione degli adulti 1Se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario. 2 Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nell’esercizio dei diritti civili.2 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |