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Art. 70
2. Stesura 1Il precetto è steso in doppio originale; l’uno pel debitore, l’altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore. 2Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.1 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |