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Art. 71
3. Momento della notificazione 1Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto è notificato al debitore.1 2Ove siano presentate più domande d’esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente. 3Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |