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Art. 74
C. Opposizione 1. Termine e forma 1Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.1 2Se l’escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito.2 3Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |