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Art. 8
E. Verbali e registri 1. Tenuta, prova e rettificazione 1Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri. 2I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria. 3L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |