|
Art. 80
2. Mediante rigetto definitivo a. Titoli di rigetto 1Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.2 2Sono parificati alle decisioni giudiziarie:3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |