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Art. 86
F. Azione di ripetizione per pagamento indebito 1Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.1 2L’azione per la ripetizione dell’indebito si può promuovere, a scelta dell’attore, o avanti al giudice dell’esecuzione o al foro ordinario del convenuto. 3In eccezione all’articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO)2, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l’inesistenza del debito.3 1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |