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Art. 94
6. Pignoramento di frutti prima del raccolto 1I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:
2L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante. 3Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.1 1 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). |
