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Art. 269
B. Beni scoperti successivamente 1Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l’ufficio ne prende possesso e li realizza senz’altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo. 2L’ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni.1 3Trattandosi di pretesa dubbia, l’ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 260. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |
