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Art. 27
5. Rappresentanza nel procedimento esecutivo 1Chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale. 2Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505). |