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Art. 270
C. Termine di ultimazione della procedura di fallimento 1La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.1 2In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |