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Art. 271
A. Cause di sequestro 1Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:1
2Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito. 3Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 20075 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull’esecutività della stessa.6 1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF (Convenzione di Lugano) dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435). |