Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
dell’11 aprile 1889 (Stato 1° agosto 2021)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 188
E. Domanda di fallimento
1 Quando l’opposizione non sia stata fatta o non sia stata ammessa e ciò non ostante non siasi ottemperato al precetto, il creditore può, mediante produzione di questo e del titolo di credito come anche, occorrendo, della giudiziale decisione, domandare che sia dichiarato il fallimento.
2 Questo diritto si estingue decorso un mese dalla notificazione del precetto. Ove il debitore abbia fatto opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui questa ebbe luogo a quello della decisione sulla sua ammissibilità, e, qualora sia stata ammessa, il tempo trascorso dal giorno in cui l’azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.