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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
dell’11 aprile 1889 (Stato 1° agosto 2021)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 285
A. Principi
1 La revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.499
2 Possono domandare la revocazione:
1.500 i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento;
2.
l’amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.
3 Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).501
499Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
500Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
501 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).