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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
dell’11 aprile 1889 (Stato 1° agosto 2021)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 320
D. Situazione dei liquidatori
1 I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori.
2 I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell’attivo possono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le decisioni di questa commissione possono essere deferite all’autorità di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione.
3 Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.