Legge federale
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Art. 128260
d. Oggetti di metallo prezioso Gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un prezzo inferiore al valore del metallo. 260Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |