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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
dell’11 aprile 1889 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 150
5. Restituzione del titolo di credito
1 I creditori devono, per mezzo dell’ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.301
2 Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l’ufficio vi indica o fa indicare dall’autorità competente per quale importo il credito continui a sussistere.
3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l’ufficio d’esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.302
301Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
302Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).