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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
dell’11 aprile 1889 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 178
B. Precetto esecutivo
1 Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
2 Il precetto contiene:
1.
le indicazioni della domanda d’esecuzione;
2.354 l’ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d’esecuzione;
3.355 l’avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all’autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20);
4.356 l’indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
3 Sono applicabili gli articoli 70 e 72.
354Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53189).
355Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
356Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).