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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
dell’11 aprile 1889 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 184
6. Notificazione della decisione. Termine per agire in caso di deposito
1 La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione è immediatamente notificata alle parti.362
2 Ove l’opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell’ammontare contestato, il creditore è diffidato a promuovere entro dieci giorni l’azione di pagamento. Non ottemperando egli a tale diffida, il deposito viene restituito.
362Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).