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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
dell’11 aprile 1889 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 237
3. Competenze
a. Designazione dell’amministrazione e di una delegazione dei creditori
1 Costituita l’assemblea, l’ufficio presenta una relazione sull’inventario e sulla massa.
2 L’assemblea delibera se intende affidare l’amministrazione all’ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.
3 In entrambi i casi, l’assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l’assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti:440
1.
vigilare sulla gestione dell’amministrazione del fallimento, dar pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall’amministrazione, fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori;
2.
autorizzare la continuazione del commercio o dell’industria del fallito, determinandone le condizioni;
3.
approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e compromettere;
4.
opporsi ai crediti ammessi dall’amministrazione;
5.
autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fallimento.
440Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).