1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC487. Davanti all’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4 L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro.
486Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).