Legge federale
|
Art. 57b110
c. Garanzia del pegno immobiliare 1 Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC111) si estende a tutta la durata della sospensione.112 2 In materia di esecuzione in via di realizzazione del pegno, il precetto esecutivo deve essere notificato anche durante la sospensione se questa dura da almeno tre mesi. 110Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). Vedi anche la nota all’art. 57. 112Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |