1 Mediante la procedura di rivendicazione137 (art. 106–109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai beni propri di quest’ultimo.
2 Se l’esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la procedura di rivendicazione (art. 106–109), opporsi al pignoramento di beni comuni.
3 Se l’esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest’ultima sono retti dall’articolo 132; rimane salvo il pignoramento di entrate successive provenienti dall’attività lucrativa del coniuge escusso (art. 93).138
4 La quota di beni comuni non può essere realizzata139 all’incanto.
5 L’autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.
136Introdotto dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119).
137Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
138Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
139Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.