1 Non è necessario motivare l’opposizione. Adducendone i motivi, il debitore non rinuncia a far valere ulteriori eccezioni.
2 Il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna (art. 265, 265a) deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione.
3 Sono salve le disposizioni sull’opposizione tardiva (art. 77) e sull’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 179 cpv. 1).
152Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).