1 Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall’esecuzione del pignoramento:
- 1.238
- il coniuge o il partner registrato del debitore;
- 2.239
- i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360–369 CC240);
- 3.
- i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334bis CC241;
- 4.
- il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull’articolo 529 CO242.
2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio,l’unione domestica registrata, l’autorità parentale o l’efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall’autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.243
3 In quanto da esso conosciuti, l’ufficio d’esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.
4 L’ufficio d’esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarla.
5 Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l’istante deve promuovere l’azione entro venti giorni al luogo dell’esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. ...244
237Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
238 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
239 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
240 RS 210
241RS210
242RS 220
243 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
244 Per. abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).