1 La realizzazione può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l’aggiudicazione o l’atto di vendita a trattative private.
2 Il termine di ricorso previsto dall’articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione.
3 Il diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione.