Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 149
4. Attestato di carenza di beni
a. Rilascio e effetti
1 Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia.298
1bis L’ufficio d’esecuzione rilascia l’attestato di carenza di beni non appena stabilito l’ammontare della perdita.299
2 Questo attestato vale come riconoscimento di debito a sensi dell’articolo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285.
3 Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di nuovo precetto.
4 Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli.