Legge federale
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Art. 150
5. Restituzione del titolo di credito 1 I creditori devono, per mezzo dell’ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.302 2 Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l’ufficio vi indica o fa indicare dall’autorità competente per quale importo il credito continui a sussistere. 3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l’ufficio d’esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.303 302Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60). 303Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |