Legge federale
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Art. 161
3. Notificazione 1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l’articolo 72.332 2 Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l’altro sia stato notificato al debitore. 3 ...333 332Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 333Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |