Legge federale
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Art. 164335
3. Effetti a. Obblighi del debitore 1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 169 CP336), a conservare gli oggetti inventariati o a sostituirli con altri di egual valore; egli può tuttavia servirsene nella misura in cui, secondo l’apprezzamento dell’ufficiale, essi sono necessari al sostentamento suo e della sua famiglia. 2 L’ufficiale ricorda esplicitamente al debitore i suoi doveri come pure le conseguenze penali dell’inosservanza. 335Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |